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Legge 28/11/1996 n. 608

5. Fino al 31 dicembre 1998, la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, puo' avvalersi, fino ad un limite di venti unita', di dipendenti nenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza, unitamente a quelli dei componenti della precedente commissione di vigilanza, gia' collocati fuori ruolo, che assumono la qualifica di esperti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1995 n. 335. La predetta commissione puo' altresi' effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme di diritto privato, in misura non superiore a dieci unita'.

6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993; n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, gli ultimi due periodi sono soppressi.

7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977 n. 675; e successive integrazioni e modificazioni, e' integrata da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rapprestanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La commissione dura in carica tre anni".

8. Il personale gia' dipendente dall'ente "Colombo 92" ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene trasferito a decorrere dal 1 luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso immobiliare trasferito al comune di Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993 n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.

9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'eta' massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro.

10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'articolo, 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987 n. 56, spetta per la partecipazione alle riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalita' di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresi', ai propri componenti il trattamento economico di missione secondomodalita' e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo onere nonche' a quello per spese connesse ad attivita' di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate, complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi.

12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, con qualifica di esperto o direttore, puo' essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennita' e il rimborso spese per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione.

13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali puo' essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.

14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, le parole: "di lire 5 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 7 miliardi e 700 milioni".

15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995 n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995 n. 427, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ne' sono dovuti interessi". All'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresi' destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sulla base di un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.".

17. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.".

18. Al fine di consentire l'espletamento delle attivita' connesse alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990 n. 164, e il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987 n. 56 sono rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Alle medesime date e' differita, per la predetta Amministrazione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

20. All'articolo 47 comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' il compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili".

21. I lavoratori che a decorrere dal 1 dicembre 1994 abbiano prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente "Poste italiane", hanno diritto di precedenza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente "Poste italiane" per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la volonta' di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente "Poste italiane", a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto.

22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242, dopo le parole: "degli istituti di ogni ordine e grado" sono aggiunte le seguenti: "degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato".

23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 giugno 1996 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996 n. 402, si interpreta nel senso che la previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il numero di unita' indicato negli accordi sindacali di cui al medesimo comma.

24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993, per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato, spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il cui importo e modalita' di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottati precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresi' il trattamento di missione secondo modalita' e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione fanno carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle programmazioni citate e, per la quota a carico del finanziamento na- zione professionale e per accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, e successive modificazioni e integrazioni.

25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', nel limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 con proprio decreto:

a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati i lavoratori della regione Sardegna;

b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo;

c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione straordinaria dei lavoratori gia' sospesi dal lavoro a seguito di cessazione dell'attivita', dismissioni anche parziali di rami di attivita' ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di servizio realizzate nelle predette aree;

 

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